Non poteva essere una sentenza della Cassazione né sarà il decreto sul licenziamento immediato a parificare il pubblico impiego rispetto a quello privato.
Può risultare iniquo che le modifiche all’art. 18 non si applichino automaticamente ai dipendenti pubblici, come ha detto la Cassazione qualche giorno fa sollecitando un intervento del legislatore per chiarire il punto. Può, al contrario, sembrare una importante tappa verso l’equiparazione tra le sorti del dipendente privato e di quello pubblico la più rigorosa disciplina del licenziamento degli assenteisti della pubblica amministrazione. Tuttavia, senza considerare i dettagli di questa ultima riforma che non riforma granché, il regime del pubblico impiego continuerà sempre, in ogni caso, ad essere diverso.
E continuerà ad esserlo non perché, come dice la giurisprudenza costituzionale, il rapporto di pubblico impiego è finalizzato al perseguimento di interessi generali, diversamente da quello privato. Lo sarà perché il «datore di lavoro» e l’origine del compenso sono irriducibilmente diversi.
Nel caso dell’impiego privato, qualcuno rischia del suo per impiegare risorse umane, in vista della produzione di un bene o servizio che altri individui possono decidere di acquistare oppure no. Nel caso dell’impiego pubblico, esistono ruoli e gerarchie tra soggetti tutti dipendenti di una pubblica amministrazione astratta, che non rischia i propri soldi ma che retribuisce i propri lavoratori con quelli dei contribuenti, offrendo servizi rispetto ai quali nessuno può permettersi di dire “no, grazie”.
Non ci sarà armonizzazione o equiparazione tra le due tipologie di impiego che potrà eliminare tale quintessenziale differenza.
Trasporre nel licenziamento nel pubblico le norme che disciplinano il licenziamento nel privato servirà forse a far credere che anche nella pubblica amministrazione possano valere i criteri del merito, ma non servirà a rendere il dirigente un datore di lavoro, né a pagare gli impiegati coi ricavi di impresa anziché coi soldi delle tasse. Se si vogliono restituire al test del merito e della concorrenza funzioni oggi ritenute “pubbliche”, l’unica strada è quella di toglierle dal perimetro dello Stato. Non ci si può immaginare che lo Stato “funzioni come una impresa”: semplicemente perché non è un’impresa, il sistema di punizioni e premi che lo governa è intrinsecamente diverso, e la sanzione dell’elettore che vota il candidato d’opposizione è diversissima da quella del consumatore che cambia negozio.
Si tratta di una distinzione concettuale che ha però ricadute pratiche: un regime del pubblico impiego troppo garantista è il viatico per fenomeni di oziosaggine e deresponsabilizzazione, fino a quelli più lampanti dell’assenteismo. Ma un regime che sia sorretto da automatiche penalizzazioni o da licenziamenti facili potrebbe anche rivelarsi, all’opposto, eccessivamente garantista nei confronti di atteggiamenti e decisioni improprie dei dirigenti, aumentandone il potere discrezionale. Mali estremi e opposti, che hanno in comune il fatto che, in ogni caso, all’ombra dello Stato nessuno rischia in proprio.