Perché il dibattito sulla Google tax ci ricorda che siamo il paese delle gabelle

L'Italia ripropone una concezione feudale della sovranità tributaria

11 Maggio 2015

Il Foglio

Massimiliano Trovato

Argomenti / Teoria e scienze sociali

Nella discussione sul trattamento tributario delle multinazionali digitali, nemico pubblico numero uno, si accavallano due domande distinte: quali rimedi opporre, nell’immediato, alla presunta emorragia di gettito provocata dai “giganti del web”? E come ripensare, invece, i meccanismi della fiscalità internazionale, per adeguarli alle nuove esigenze di un’economia sempre più immateriale e sempre più sfuggente? I due esercizi, agevolmente separabili sul piano tassonomico, si prestano a pericolose commistioni all’atto pratico, perché le soluzioni escogitate per l’emergenza rischiano d’indirizzare il dibattito su un sentiero senza ritorno. Per questa ragione, l’ipotesi di web tax avanzata da alcuni esponenti di Scelta Civica richiede un esame accurato.

Secondo quanto illustrato dal sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti, la proposta prevede una ritenuta del 25 per cento sulle transazioni digitali, operata dagli intermediari finanziari sui pagamenti disposti a favore di soggetti residenti all’estero, ma dotati in Italia di una stabile organizzazione “virtuale”, deducibile da un’attività continuativa di almeno sei mesi e da un giro d’affari non inferiore ai 5 milioni di euro. Gettito atteso: fino a 3 miliardi. Il progetto mira a superare le criticità della precedente proposta Boccia, che lo stesso Zanetti si era impegnato a disinnescare; ma vi riesce solo in parte. Allora, era solare il contrasto tra il congegno prescelto (l’obbligo di partita Iva italiana) e la libertà di stabilimento garantita dal diritto comunitario; oggi, difficoltà non meno rilevanti attengono all’entità del prelievo – che prende a riferimento i ricavi, senza alcun riguardo agli effettivi profitti – e al tentativo di ridefinire unilateralmente il concetto di stabile organizzazione accolto dalla normativa nazionale e dai trattati. Tuttavia, l’applicazione della misura non richiede la collaborazione dei destinatari: i profili di legittimità, dunque, sarebbero verosimilmente oggetto di contenzioso futuro, ma non ne paralizzerebbero l’immediata efficacia.

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