Emerge una discriminazione di trattamento tra operatori online e tradizionali
26 Febbraio 2024
Argomenti / Diritto e Regolamentazione , Politiche pubbliche
Giuseppe Portonera
Forlin Fellow
Carlo Stagnaro
Direttore Ricerche e Studi
Filippo Passerini
La legge per il mercato e la concorrenza 2021 ha introdotto una presunzione (relativa) di dipendenza economica nel caso in cui un’impresa utilizzi i servizi di intermediazione digitale da parte di una grande piattaforma online. Questo comporta una radicale semplificazione della disciplina del relativo abuso, che vede così emergere nell’ordinamento una discriminazione di trattamento tra operatori online e tradizionali.
Poiché le premesse economiche e giuridiche della dipendenza economica restano invariate anche quando essa si verifica sui mercati digitali, mal si comprende la ragione che ha spinto il legislatore a discriminare tra piattaforme digitali e operatori tradizionali e, di conseguenza, anche tra contraenti “deboli”, i quali verrebbero tutelati diversamente in base alla dimensione, digitale o non, del proprio interlocutore contrattuale.
Il sospetto è che il legislatore abbia scelto di dar credito alla retorica delle “grandi” piattaforme digitali, nel senso di confondere le dimensioni di impresa con un più elevato rischio di imposizioni di condizioni inique per i contraenti deboli». La portata potenzialmente assai invasiva della nuova disciplina induce a formulare l’auspicio che «l’Autorità Antitrust e la magistratura agiscano con la consapevolezza che strumenti come l’abuso di dipendenza economica vanno maneggiati con prudenza.