L’art.41 della manovra finanziaria - che consente alle imprese straniere che investono in Italia di usufruire del regime fiscale per loro preferibile tra quelli in Europa - istituisce un principio giusto, ma deve essere esteso anche alle imprese italiane
L’art. 41 della manovra finanziaria, che consente alle imprese straniere che investono in Italia di usufruire, temporaneamente, del regime fiscale per loro preferibile tra quelli esistenti in Europa, istituisce un principio giusto e condivisibile.
L’attuale formulazione dell’art. 41 rischia però di essere considerata incostituzionale in quanto, se lo scopo della norma è quello di favorire l’apertura di nuove imprese sul territorio italiano, si fatica a comprendere per quale motivo siano da preferire nuove imprese straniere a nuove imprese italiane.
Dunque non si capisce perché un soggetto straniero, già imprenditore all’estero, dovrebbe godere di un regime fiscale vistosamente favorevole per l’esordio della sua impresa in Italia, rispetto a un qualunque italiano, sia egli già imprenditore o meno.
Per superare questo dubbio, occorre ampliare lo spettro di applicazione della norma: si permetta ad ogni nuova attività imprenditoriale (e professionale) di optare, per un determinato periodo di tempo, a favore del sistema fiscale comunitario che preferisce.