Focus 165. Un pizzico di paradiso all’inferno (fiscale)?

L’art.41 della manovra finanziaria - che consente alle imprese straniere che investono in Italia di usufruire del regime fiscale per loro preferibile tra quelli in Europa - istituisce un principio giusto, ma deve essere esteso anche alle imprese italiane


20 Luglio 2010

Argomenti / Politiche pubbliche

Silvio Boccalatte

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L’art. 41 della manovra finanziaria, che consente alle imprese straniere che investono in Italia di usufruire, temporaneamente, del regime fiscale per loro preferibile tra quelli esistenti in Europa, istituisce un principio giusto e condivisibile.

L’attuale formulazione dell’art. 41 rischia però di essere considerata incostituzionale in quanto, se lo scopo della norma è quello di favorire l’apertura di nuove imprese sul territorio italiano, si fatica a comprendere per quale motivo siano da preferire nuove imprese straniere a nuove imprese italiane.

Dunque non si capisce perché un soggetto straniero, già imprenditore all’estero, dovrebbe godere di un regime fiscale vistosamente favorevole per l’esordio della sua impresa in Italia, rispetto a un qualunque italiano, sia egli già imprenditore o meno.

Per superare questo dubbio, occorre ampliare lo spettro di applicazione della norma: si permetta ad ogni nuova attività imprenditoriale (e professionale) di optare, per un determinato periodo di tempo, a favore del sistema fiscale comunitario che preferisce.

Focus 165. Un pizzico di paradiso all’inferno (fiscale)?

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