Proprietà intellettuale: one size doesn’t fit all

Il sistema di protezione IP richiede un equilibrio tra i suoi benefici e i suoi costi


4 Aprile 2019

Argomenti / Diritto e Regolamentazione , Politiche pubbliche , Teoria e scienze sociali

Giuseppe Portonera

Forlin Fellow

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Lo studio IBL affronta l’equilibrio dei sistemi di protezione della proprietà intellettuale con riferimento a due industrie classicamente impiegate come testimonial ideali dei vantaggi e degli svantaggi dell’IP: l’industria farmaceutica, da una parte, e quella dei software, dall’altra. Lo studio è l’occasione per esprimere un primo giudizio sulla proposta di riforma dei certificati complementari di protezione (SPC), che servono quale estensione dei diritti di proprietà intellettuale specialmente nel campo dei prodotti farmaceutici.

Per effetto della proposta di riforma sarà consentito ai produttori di farmaci equivalenti e generici di produrre la propria versione del farmaco già in pendenza di efficacia di un SPC, non solo ai fini di esportazione sui mercati stranieri, ma anche ai fini di stoccaggio dei farmaci destinati al mercato europeo, così da porre le imprese in parola nella possibilità di commercializzare il proprio farmaco, e non solo di produrlo, già a partire dal giorno successivo alla scadenza della protezione brevettuale.

L’analisi della disciplina degli SPC ci restituisce l’impressione che il primo motore della proposta di riforma avanzata dal legislatore europeo sia costituito dall’obiettivo di consentire agli enti erogatori di prestazione sanitarie di poter conseguire, in via anticipata rispetto alla situazione odierna, i consistenti risparmi di spesa derivanti dall’impiego di generici e biosimilari.

Non si deve dimenticare che l’innovazione nel settore farmaceutico è realizzata dalle imprese dei farmaci branded o originator, non dai produttori di generici o biosimilari, che si limitano a “copiare” i farmaci il cui brevetto è scaduto e che quindi non avrebbero neanche cosa vendere, se qualcuno prima di loro non si fosse fatto carico dei costi dell’incertezza.

In definitiva, se la giustificazione tradizionale per riconoscere il diritto alla brevettabilità di un’invenzione è quella di promuovere l’innovazione, bisogna riconoscere che il processo e i costi di scoperta (con annesse difficoltà) variano da settore a settore, per cui anche gli incentivi devono variare da settore a settore, così da evitare che le specificità di una determinata industria possano avere l’effetto di ampliare le conseguenze negative degli svantaggi del sistema brevettuale.

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