Da 160 anni al servizio del paese? La rete postale come veicolo della liberalizzazione energetica

Se un monopolista pubblico viola le norme della concorrenza, il governo cambia le norme


13 Settembre 2024

Argomenti / Diritto e Regolamentazione

Carlo Stagnaro

Direttore Ricerche e Studi

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Il decreto Omnibus del 9 agosto abroga una disposizione della legge antitrust italiano, secondo cui un’impresa che svolge un servizio pubblico non può utilizzare gli asset funzionali a tale servizio per fare concorrenza sleale ad altre imprese in mercati contigui. È il caso di Poste Italiane, a cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ordinato di cessare immediatamente le condotte abusive e concedere ai concorrenti accesso alla rete postale, oggi utilizzata per commercializzare le offerte di Poste Energia sfruttando la capillarità degli sportelli postali. La vicenda viene ricostruita e illustrata in questo Special Report dell’Istituto Bruno Leoni.

Lo studio ricostruisce la ratio della legislazione antitrust e le motivazioni per cui l’Autorità ha condannato Poste. Il punto fondamentale è che Poste dispone di una vasta rete di sportelli che non sono frutto di investimenti sostenuti dall’azienda, ma di un trasferimento a titolo non oneroso da parte dello Stato, che continua a contribuire il suo mantenimento attraverso il contratto di servizio. Inoltre, è solo in forza del servizio pubblico che svolge se Poste può mantenere una rete così capillare, che nessun operatore privato sarebbe autorizzare a replicare proprio per prevenire il formarsi di posizioni dominanti nei rispettivi mercati.

La soppressione del comma 2-quater da parte del Governo, con un decreto varato il 9 agosto, rischia di generare conseguenze negative e poggia su una interpretazione della normativa del tutto infondata. A destare sospetti non solo è la curiosa scelta dei tempi, con l’abrogazione di una norma di legge a meno di un mese dalla condanna di una società partecipata dallo Stato, all’interno di un articolo rubricato proprio ‘disposizioni in materia di società a controllo pubblico’. È soprattutto il fraintendimento sui contenuti del comma 2-quater, che viene ricondotto alla disciplina settoriale delle industrie a rete quando invece esso riguarda proprio ciò che tali discipline lasciano scoperto, cioè l’utilizzo degli asset non replicabili per offrire servizi in mercati contigui.

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