Com’è vero che si impara con gli esempi, è dalle decisioni concrete che si comprendono i principi di chi le prende.
Il ddl sulla net neutrality, in discussione questa settimana in Senato dopo l’approvazione alla Camera, introduce un inedito principio di ‘device neutrality’.
Esso, infatti, prevede l’obbligo per i produttori di smartphone di lasciare che nei telefonini sia installato qualunque sistema operativo, non solo quello autonomamente scelto dal produttore dell’hardware.
Un obbligo del genere serve a garantire la libertà di scelta del consumatore e quindi, come pur si è sostenuto, liberalizzare il software? Sarebbe come dire che non basta che chiunque possa aprire un ristorante, ma è necessario che tutti i ristoranti offrano la stessa varietà di menù. Il mercato dei device è un luogo la cui libertà si misura ogni giorno, con la possibilità di inventare nuovi servizi e nuove App. Non è facile diventare, dal nulla, un gigante come Google o Apple: ma la fortuna di questi colossi in larga misura riposa sul loro aver costruito veri e propri eco-sistemi, ospitali verso prodotti sempre nuovi. Le tante App che, ormai, ci riempiono il telefono e la vita.
Finché i consumatori potranno godere di una effettiva e totale libertà nella scelta tra sistemi alternativi (aperti o chiusi che siano), è ben difficile rinvenire i crismi dell’abuso di posizione dominante o di altre condotte anticoncorrenziali.
Gli obblighi previsti dal ddl non servono a sancire una presunta maggiore libertà del consumatore, ma in cambio impongono un obbligo di uniformità di modelli di offerta che sottende una idea curiosa di concorrenza: una concorrenza fra opzioni tutte uguali.
Questa osservazione viene molto prima rispetto alle altre obiezioni al ddl che, peraltro, entra in chiaro conflitto con la libera circolazione dei beni all’interno dell’Unione europea. Se fosse approvato, sarebbe semplicemente impedita la commercializzazione in Italia di prodotti (cioè i device “chiusi” come l’iPhone e le consolle Nintendo) che possono essere tranquillamente scambiati in altri Stati membri dell’Unione.
La questione, però, non riguarda in prima battuta la compatibilità con le norme europee ma la stessa libertà di impresa dei produttori, da un lato, e di scelta dei consumatori, dall’altro. Consentire che i primi possano fare affidamento sulla possibilità di inventare, perfezionare e infine offrire propri prodotti altamente innovativi, considerati come combinazione di elementi materiali e non, è l’altra faccia della medaglia della garanzia, per i consumatori, di trovare sul mercato sempre nuove, diverse e molteplici soluzioni tecnologiche.