TAR Lazio salvaci tu: chi deve individuare il "Titolare effettivo" dell'attività di impresa?

Il ministero ha un po' di tempo per scrivere una norma che rispetti le norme


12 Dicembre 2023

Istituto Bruno Leoni

IBL

Argomenti / Politiche pubbliche

E così dobbiamo ringraziare il TAR Lazio – proprio lui! – se, almeno temporaneamente, siamo scampati all’ennesimo delirio burocratico. Milioni di imprese italiane avrebbero dovuto dichiarare entro l’11 dicembre scorso il “titolare effettivo” e cioè il beneficiario ultimo dell’attività dell’impresa stessa. Comprensibile: chi ricicla tende spesso a nascondersi dietro imprese di copertura. Ma come si individua il “titolare effettivo” e – secondo le norme – come si comunica all’ufficio del registro delle imprese? Nel caso delle società, si presume che sia “titolare effettivo” la persona fisica che detiene più del 25% delle quote o delle azioni. Se si tratta di una società controllata da un’altra società si risale nella catena fino all’ultimo anello per poter applicare lo stesso criterio. In assenza di queste condizioni si presume che possa essere considerato “titolare effettivo” la persona fisica che esercita una influenza dominante sulla società, ad esempio perché esercita poteri di amministrazione o direzione.

Ora, supponiamo anche che il riciclatore in questione ardesse dal desiderio di svelare la sua identità e senza passare per il solito commercialista: avrebbe dovuto farlo per via telematica e firmando digitalmente l’istanza senza possibilità di deleghe ed entro scadenze precise pena una multa superiore ai mille euro. E avrebbe dovuto farlo – è questa la notizia – fornendo all’ufficio del registro delle imprese le stesse informazioni di cui l’ufficio già è in possesso (visto che, su indicazione degli amministratori, di ogni società l’ufficio registra, ad esempio, l’identità e la quota di ogni socio nonché l’identità degli amministratori e del rappresentante legale). Con buona pace della legge che dal 2012 vieta alla pubblica amministrazione di richiedere informazioni che già possiede. Ci voleva molto a prevedere che fosse l’ufficio del registro delle imprese a individuare il “titolare effettivo” (comunicandolo agli interessati e ferma restando la possibilità per il singolo di modificarne le conclusioni)? Il ministro per la Semplificazione normativa di cosa pensava dovesse occuparsi quando poco più di un anno fa giurava nel Salone delle feste del Quirinale? Qualche giorno fa il TAR Lazio ha sospeso l’obbligo di comunicazione del titolare effettivo. Se ne parlerà a fine marzo e il ministro avrebbe a questo punto un po’ più di tre mesi per scrivere una norma che rispetti le norme. Chiediamo troppo?

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